Articolo 1
E' costituita l'associazione denominata "Gruppo Archeologico Luinese"
Articolo 2
Essa ha sede in Luino, via Cervinia, 47/b
Articolo 3
L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone principalmente di:
- promuovere lo sviluppo della cultura archeologica in tutti gli aspetti teorici ed applicativi;
- promuovere conferenze, seminari, convegni, corsi propedeutici e didattici oltre a qualsiasi manifestazione ed attività che contribuisca a sviluppare e diffondere la cultura dell'archeologia e della storia antica;
- provvedere all'informazione sull'attività dell'Organizzazione tramite pubblicazioni e documentari;
- promuovere iniziative d'intesa con la Regione, gli Enti Pubblici, gli Enti Culturali e le Soprintendenze, anche al di fuori del territorio regionale, nel rispetto della legislazione sui beni culturali, al fine di realizzare gli scopi sopra esposti;
- collaborare, ove vi sia la necessità, con altre associazioni aventi fini analoghi.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 4
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili, immobili e universalità di beni, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell' Associazione sono costituite.
a) dalle quote sociali;
b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.
Articolo 5
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
SOCI
Articolo 6
I soci di dividono in:
Fondatori, Onorari e Ordinari.
Sono soci fondatori le persone, enti e società che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
Sono soci onorari:
a) le persone che si sono particolarmente distinte nel mondo della cultura, nella politica, nel sociale ed in qualsiasi altro campo;
b) gli enti pubblici e i privati, nonché le società che contribuiranno a sostenere l'attività dell'Associazione.
Sono soci ordinari le persone, enti e società la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
L'adesione all' Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non può essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso al diritto di dimissioni.
Ogni socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita sociale.
L'esistenza di diverse categorie di soci non comporta diversità di trattamento tre le stesse, avuto riguardo ai diritti di ciascun socio nei confronti dell'Associazione.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati soci per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale dell'associazione.
La quota od il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Articolo 7
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.
La morosità verrà dichiarata dal Consigli, la indegnità verrà sancita dell'Assemblea dei Soci.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 8
Sono organi dell'Associazione il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli associati, il Collegio dei Revisori ed il Comitato Tecnico.
L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo e non può essere in alcun modo limitata o vincolata.
AMMINISTRAZIONE
Articolo 9
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, i quali verranno eletti dall’Assemblea.
I Consiglieri così nominati ricoprono tale carica per la durata di tre anni, salvo diversa durata prevista al momento della nomina.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Articolo 10
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Il Consiglio provvederà, altresì, alla nomina di un Comitato Tecnico per l'eventuale gestione di una Raccolta museale o di un Museo, i cui componenti potranno essere anche esterni al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Tecnico avrà il compito della gestione culturale del Museo e nel suo seno dovrà essere assicurata la presenza di almeno un Componente il Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Tecnico avrà il compito della gestione culturale del Museo e nel suo seno dovrà essere assicurata la presenza di persone con i titoli di studio afferenti per le diverse figure di responsabilità.
Il numero della composizione di tale Comitato Tecnico è devoluto alla competenza del Consiglio di Amministrazione, fermo restando le direttive regionali.
Articolo 11
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi preside.
Il Consiglio è presieduto del Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 12
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Esso procede pure
a) alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;
b) compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
c) nomina i soci onorari;
d) provvede alla nomina dei componenti il Comitato Tecnico.
Articolo 13
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ASSEMBLEE
Articolo 14
L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea può inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile.
Articolo 15
L'assemblea delibera :
- sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o statuto.
Articolo 16
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono delegare altri soci a rappresentarli anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
Articolo 17
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 18
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 19
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo.
AVANZI DI GESTIONE
Articolo 20
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
SCIOGLIMENTO
Articolo 21
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, sceglieranno le associazioni con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CONTROVERSI
Articolo 22
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominare dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
LEGGE APPLICABILE
Articolo 23
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni ed a quant'altro dettato del D. Lgs. N. 460/1997
Luino lì 20 aprile 2006.